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D.L. 24/12/2003 n. 3554. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predet- D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. ta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie. 6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. 7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade S.p.a., ora Autostrade per l'Italia S.p.a., stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento.)) Riferimenti normativi: - La delibera del CIPE del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996 concerne: «Direttive per la revisione delle tariffe autostradali». Art. 22. Gestione dei servizi di trasporto ferroviario 1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente. Riferimenti normativi: -Si riporta il testo dell'art. 8 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante: «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59» : «Art. 8. Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a. 1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. 2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'art. 2 della citata Legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1 gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a) b) a partire dal 1 gennaio 1998, e comunque entro il 1 gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b). 3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'art. 12 del presente Decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'art. 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto all'art. 2, comma 7, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all'art. 3, commi 7, 8 e 9, della Legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì l'entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa. 4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146. 4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni. 5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall'art. 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'art. 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di Legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1 gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terre- stri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità. 6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della Legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni. 6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale ». Art. 23. Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile 1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale (( è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; )) i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del Decreto- Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004. 3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed a ((euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005)) derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui con- D.L. 24-12-2003 N. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. sumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. ((3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3bis, del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ricognizione e alla individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonchè al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.)) Riferimenti normativi:
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